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Sedimenti marini: caratterizzazione, dragaggio, trattamento e riutilizzo


20 maggio 2017 - Si è tenuto nella giornata di giovedì 18 Maggio, a Roma, il secondo evento propedeutico di RemTech Expo 2017, dedicato ai temi dei Sedimenti marini: dal titolo “Sedimenti marini caratterizzazione, dragaggio, trattamento e riutilizzo - Ad un anno dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 173/2016, quali novità?” La giornata è stata aperta da Francesco Messineo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in rappresentanza anche di Assoporti, Silvia Paparella, project manager di RemTech Expo e da Andrea Zamariolo, coordinatore tecnico-scientifico della sezione COAST, con la partnership tecnica di ambiente sc e e la media partnership di Ricicla.TV.

Tra gli argomenti-chiave, introdotti da Giuseppe Battarino, Magistrato collaboratore della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sicuramente il Regolamento che ha definito le modalità e i criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, stiamo parlando del Decreto del Ministero dell'Ambiente n.173/2016 approvato il 15 luglio scorso.

 Il regolamento, come hanno ripreso anche Laura D’Aprile del Ministero dell’Ambiente, Giuseppe Bortone del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente SNPA e Francesco Regoli, Università Politecnica delle Marche, è in vigore dal 21 settembre ed è collegato al DM del 15 luglio n.172/2016 in materia di operazioni di dragaggio nei SIN. Il regolamento determina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione (art.109, comma 2, del Codice Ambiente), per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (comma 1, lettera a, dell’art. 109).

 Definisce inoltre i criteri, omogenei per tutto il territorio nazionale, per l'utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento o all'interno di ambienti conterminati, ai quali le Regioni conformano le modalità di caratterizzazione, classificazione ed accettabilità dei materiali in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici marino costieri e di transizione.

 Regolamenta infine la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere non comprese in siti di interesse nazionale e la gestione dei materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, al di fuori di detti siti. Il DM n.172/2016 disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine del reimpiego dei materiali dragati come richiesto anche con la legge n. 84/94, Legge di Riordino della legislazione in materia portuale (art. 5 bis, comma 6).

 La legge del 94 (art. 5 bis, comma 2), prevede inoltre la reimmessione nei corpi idrici dai quali provengono (dietro specifiche analisi e trattamento) ovvero il riutilizzo per il rifacimento degli arenili, per la formazione di terreni costieri ovvero per il miglioramento dello stato dei fondali attraverso attività di capping. Non si applica alle operazioni inerenti i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati ad essere gestiti al di fuori di detti siti. Tali operazioni sono invece autorizzate nel rispetto delle modalità discendenti dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del Codice Ambiente.

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