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Banche: alle Pmi sospese rate per 4,7 miliardi

8 maggio 2017 - Proseguono a pieno ritmo le iniziative delle banche in Italia sulla sospensione delle rate o allungamento dei finanziamenti alle Pmi. Al 31 marzo 2017 sono state accolte 16.224 domande di sospensione del pagamento delle rate per un controvalore complessivo di debito residuo pari a 4,7 miliardi di euro e una maggior liquidità a disposizione delle imprese di 603 milioni di euro. Inoltre, sono state accolte 5.320 domande di allungamento del piano di ammortamento pari a 1,1 miliardi di euro di debito residuo.

L’iniziativa ‘Imprese in ripresa’, che rientra nel più ampio “Nuovo Accordo in favore delle piccole e medie imprese” sottoscritto dall’ABI, dalle banche e dalle altre Associazioni di impresa il 31 marzo 2015, prevede la possibilità per tutte le Pmi “in bonis” di sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati o perfezionati con cambiali; allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario.

L’analisi relativa alla distribuzione delle domande per attività economica dell’impresa richiedente evidenzia che:
• il 21,4% delle domande è riferito ad imprese del settore “commercio e alberghiero”;
• il 13,8% delle domande è riferito ad imprese del settore “industria”;
• il 16,7% delle domande è riferito ad imprese del settore “edilizia e opere pubbliche”;
• il 12,4% delle domande è riferito ad imprese del settore “artigianato”;
• il 9,2% delle domande è riferito ad imprese del settore “agricoltura”;
• il restante 26,5% agli “altri servizi”.

L’analisi relativa alla distribuzione territoriale delle domande accolte, per sede legale dell’impresa richiedente, evidenzia che:
• il 64,7% è riferito ad imprese residenti nel Nord Italia;
• il 20,0% è riferito ad imprese residenti nel Centro Italia;
• il 15,3% è riferito ad imprese residenti nel Sud Italia.

Si sottolinea che il nuovo Accordo per il Credito 2015 consente di sospendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti.

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